Statuti
art. 1 Nome e sede GEA – associazione dei geografi – è un’associazione ai sensi degli art. 60 e ss. del CCS. Il comitato stabilisce la sede dell’associazione.
art. 2 Scopi L’associazione si prefigge di promuovere lo studio e la diffusione del sapere geografico e l’immagine professionale del geografo.
art. 3 Attività L’associazione persegue i propri scopi attraverso in particolare: conferenze divulgative,
- giornate di approfondimento e seminari di formazione,
- viaggi di studio,
- pubblicazioni e
- prese di posizione.
art. 4 Soci Sono soci ordinari dell’associazione le persone fisiche o giuridiche che hanno versato la quota sociale annuale. Sono soci sostenitori coloro che versano una quota sociale di almeno il triplo della quota sociale annuale. Sono soci onorari persone di particolari meriti nel campo geografico; essi sono esonerati dal pagamento della quota sociale. L’appartenenza all’associazione cessa con il mancato versamento della quota sociale. La quota annuale è fissata dall’assemblea che può pure decidere una riduzione per gli studenti.
art. 5 Simpatizzanti Sono considerati simpatizzanti coloro che desiderano essere informati sulle attività dell’associazione e versano un contributo annuo stabilito dall’assemblea.
art. 6 Organi Gli organi dell’associazione sono:
- l’assemblea,
- il comitato direttivo,
- il comitato scientifico,
- i revisori dei conti.
art. 7 Assemblea L’assemblea ordinaria si svolge almeno una volta all’anno L’assemblea
- approva e modifica gli statuti,
- elegge i membri del comitato, due revisori e i membri onorari,
- fissa le tasse sociali,
- approva la relazione annuale del comitato, il resoconto finanziario e il preventivo per l’anno successivo,
- nomina dei gruppi di lavoro su temi specifici,
- decide su altri oggetti sottoposti dal comitato o da un socio se inviati al comitato almeno 10 giorni prima dell’assemblea,
- decide lo scioglimento dell’associazione e la destinazione del patrimonio.
- L’assemblea decide con voto di maggioranza dei presenti.
art. 8 Comitato direttivo Il comitato è costituito da un numero variabile di membri. Resta in carica per due anni ed i suoi membri sono rieleggibili. I membri del comitato devono presentare per iscritto le loro dimissioni all’assemblea. Il comitato può impegnarsi a nome dell’associazione con la firma di due dei suoi membri. I membri del comitato lavorano a titolo benevolo ed hanno diritto alla rifusione delle spese. Il comitato:
- prende tutte le decisioni che non sono di competenza dell’assemblea
- gestisce l’attività dell’associazione,
- convoca l’assemblea generale ordinaria, le assemblee straordinarie come all’art. 7,
- rappresenta líassociazione verso l’esterno.
art. 9 Comitato scientifico Il comitato scientifico, nominato dal comitato direttivo, è garante del livello qualitativo delle attività dell’associazione, in particolare delle giornate di approfondimento e dei seminari di formazione
art. 10 Revisori dei conti Verificano i conti d’esercizio e il bilancio dell’associazione, presentando un rapporto al-l’assemblea.
art. 11 Finanze L’associazione si finanzia tramite i contributi dei soci, dei simpatizzanti e con eventuali altri proventi esterni.
art. 12 Entrata in vigore Il presente statuto entra in vigore con la sua approvazione da parte dell’assemblea costi-tutiva del 6 maggio 1995.